L’Italia rappresenta il maggior mercato del mondo quanto a numero di ascensori installati, ormai non meno di 790 mila, dei quali circa 700 mila, essendo stati installati precedentemente, secondo norme nazionali, non sono conformi alle più recenti norme di sicurezza sottostanti la cosiddetta Direttiva ascensori, la n. 95/16/CE, in vigore in Italia dal 1999. Il parco ascensori italiano è particolarmente anziano (il 40% circa degli impianti è stato installato più di quarant’anni fa) e numerosi impianti, non essendo mai stati ammodernati in modo rilevante, presentano condizioni di sicurezza e accessibilità da verificare.

Questa situazione è propria anche del parco ascensori europeo in generale, per cui il CEN (Comitato di normazione europeo) ha ritenuto opportuno elaborare una norma specifica (la EN 81-80) per regolamentare un graduale processo di adeguamento degli impianti all’attuale stato dell’arte della sicurezza. Nel settembre 2003, la norma EN 81-80 è stata approvata unanimemente dai Paesi aderenti e pubblicata in inglese.
Successivamente, nel 2004, l’UNI ha elaborato l’allegato nazionale NA alla norma UNI EN 81- 80, pubblicato contestualmente alla stessa, che adatta la norma europea alla situazione nazionale degli ascensori esistenti.

Il Decreto Scaiola firmato il 23 luglio 2009 ha prescritto l’adeguamento di tutti gli ascensori in esercizio sul territorio italiano installati precedentemente alla già citata direttiva ascensori 95/16/CE. Il provvedimento si compone di otto articoli che definiscono lo scopo del provvedimento stesso, gli interventi, le responsabilità e modalità di attuazione, le norme di riferimento tecnico, le responsabilità dell’operato e degli operatori e le sanzioni. Ogni ascensore, con le modalità descritte nel decreto, dovrà essere assoggettato ad una analisi dei rischi utilizzando le norme europee UNI EN 81-80:2009 dalla quale si evincerà lo stato dell’ascensore in rapporto ai pericoli evidenziati dalla norma e non coperti nella installazione esistente.

Analisi dei rischi

Questa analisi dei rischi, richiesta dalla proprietà o chi ne fa le veci (amministratore) dovrà essere eseguita da un organismo notificato (ingegneri specializzati nella certificazione della sicurezza) entro tempi diversi a seconda della data di collaudo (anno di installazione che in genere coincide con l’anno di costruzione della casa). Le prescrizioni derivanti da tale analisi dovranno tassativamente essere eseguite poiché in caso opposto l’ascensore non potrà essere mantenuto in servizio. Le prescrizioni (lavori straordinari necessari ad uniformare il grado di sicurezza agli standard della legge 95/16/CE del 1999) sono stati suddivisi in tre tabelle A, B, C in base alla priorità dell'adeguamento stesso.

È chiaro che nella tabella A vi sono i lavori straordinari che gli ingegneri ritengono più importanti e quindi da eseguire per primi (manovra con regolatore di velocità per eliminare i gradini ai piani, combinatore telefonico per avere la certezza di ricevere una chiamata di soccorso dalla cabina, ecc.)
È importante notare che per impianti vecchi ed usurati le prescrizioni più importanti che faranno gli ingegneri coincidono con i principali lavori di modernizzazione necessari a garantire una miglior funzionalità dell’ascensore.

Nella tabella seguente sono indicati tutti i termini delle analisi dei rischi.

Data di installazione dell’ascensore Termine ultimo per l’esecuzione dell’analisi dei rischi Termine tassativo per l’esecuzione dei lavori della tabella A (alto rischio) Termine tassativo per l’esecuzione dei lavori della tabella B (alto medio)
Prima del 15/11/1964 01 settembre 2011 5 anni dalla data dell’analisi dei rischi 10 anni dalla data dell’analisi dei rischi
Prima del 24/10/1979 01 settembre 2012 5 anni dalla data dell’analisi dei rischi 10 anni dalla data dell’analisi dei rischi
Prima del 09/04/1991 01 settembre 2013 5 anni dalla data dell’analisi dei rischi 10 anni dalla data dell’analisi dei rischi
Prima del 24/06/1999 01 settembre 2014 5 anni dalla data dell’analisi dei rischi 10 anni dalla data dell’analisi dei rischi

Gli ascensori installati successivamente al 24/06/1999 sono già conformi alla direttiva ascensori 95/16/CE e pertanto sono allineati ai più aggiornati standard di sicurezza e non richiedono ulteriori adeguamenti. La Micheletta Ascensori ha ritenuto importante fornire queste informazioni sullo stato normativo attuale per fornire un servizio aggiuntivo ai clienti ed amministratori.
N.B. Nel mese di aprile 2010 il suddetto decreto attuativo è stato sospeso dal TAR del Lazio. Siamo quindi in attesa di un nuovo decreto attuativo il quale sostanzialmente non potrà essere molto dissimile da quello del luglio 2009.

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